CESSIONE 
DEL CREDITO

Cessione del Credito 2021
come funziona?

Con il Decreto Rilancio 2020, per l’Ecobonus 110%, 65%, 50%, Sismabonus, Superbonus, Bonus Ristrutturazione e Facciate potrai chiedere lo sconto in fattura all’impresa e la cessione del credito a banche e intermediari finanziari. Vediamo come funzionano:

Finalmente, la svolta è arrivata. Il Decreto Rilancio, oltre all’Ecobonus e al Superbonus al 110%, ha introdotto lo sconto in fattura e/o la cessione del credito agli istituti di credito o altri intermediari finanziari. Ciò varrà per tutto il 2021 e fino a giugno 2022.Spero ti stia rendendo conto della portata dell’iniziativa. Perché è davvero notevole.

CERCHIAMO DI CAPIRE DI COSA SI TRATTA

Tramite i classici bonus puoi portare in detrazione parte o tutte le spese sostenute per differenti interventi edili e impiantistici. In pratica, recuperi in più anni, parte o tutte le spese sostenute tramite degli “sconti” sulle tasse.
Facciamo un esempio di detrazione priva di sconto in fattura e cessione del credito. Immagina di ristrutturare casa e di spendere 10.000,00 €. Sfruttando, ad esempio il bonus ristrutturazioni al 50%, l’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 50% di quanto hai speso in 10 anni, tramite delle detrazioni sulle tasse IRPEF che verserai allo Stato. Quindi, per i 10 anni successivi all’intervento, pagherai 500 € di tasse in meno ogni anno: 500 € x 10 anni= 5.000 € (il 50 % di 10.000,00 €). In questo caso, dovrai pagare il tutto entro la fine dei lavori e in seguito i soldi ti verranno restituiti scalandoli dalle tasse.
In alternativa, grazie allo sconto in fattura, spenderesti solo 5.000 €. Il restante 50% dei 10.000,00 € te lo anticiperà l’impresa che a sua volta li riprenderà dalla banca. Stessa cosa nel caso di Superbonus al 110%, solo che in questo caso puoi decidere la restituzione del 110% di quanto hai speso in soli 5 anni, oppure di farti anticipare il 100% dall’impresa.
Spero di averti chiarito il concetto. Ora partiamo con i dettagli riportati nel video riassuntivo:
Lo sconto in fattura è valido per le spese sostenute nel 2020 fino al 30 giugno 2022 e interessa tutti i bonus dell’Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per il bonus mobili e il bonus verde.

SCONTO IN FATTURA E / O CESSIONE 
DEL CREDITO?

Secondo l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in alternativa alla detrazione, potrai optare:“
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.”
Ma, in soldoni, cosa vuol dire e qual è la differenza tra sconto e cessione? Tramite lo sconto in fattura, l’impresa che ti realizzerà i lavori ti anticiperà la spesa detraibile, quindi non dovrai versare alcunché. A sua volta, l’impresa potrà cedere o meno il credito alle banche o ad altri intermediari. Nel secondo caso potrai cedere direttamente il tuo credito a terzi, quindi by-passando le imprese e i fornitori.

Questo credito potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto.Come avrai capito, la vera forza dell’iniziativa sta nella possibilità di di cedere il credito agli intermediari finanziari. Ne segue che potrai realizzare alcuni interventi con limitati impieghi di denaro ed altri, addirittura, “gratis“. Questo meccanismo era già presente, ma in passato non si poteva cedere il credito agli istituti, e poche imprese potevano permettersi di anticipare i soldi ai clienti.Potranno sfruttare lo sconto in fattura anche gli incapienti, cioè coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi o che comunque versano poche imposte IRPEF.Potresti richiedere anche uno sconto “parziale”. In sostanza, a fronte di una spesa di 30.000,00 €, potresti chiedere al fornitore uno sconto di una sola quota, ad esempio pari a 10.000​,00 € . Il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 11.000,00 €. Tu potrai far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000,00 € (110 per cento di 20.000,00 € rimasti a tuo carico).Nel caso in cui più soggetti sostengano delle spese riguardanti interventi realizzati sul medesimo immobile, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri.Esempio.Immagina di sostituire l’impianto di riscaldamento e di spendere 30.000​,00 € a cui corrisponde una detrazione pari a 33.000​,00 € (110 %). L’impresa, applicandoti lo sconto in fattura pari a 30.000​,00 € , non ti chiederà soldi e maturerà un credito d’imposta pari a 33.000​,00 € . Questi crediti li scalerà dalle tasse avrebbe dovuto pagare (attraverso il modello F24).

Sconto in fattura: quali sono gli interventi a cui si può applicare? 

L’articolo 121, stavolta al comma 2, elenca gli interventi che beneficiano dello sconto in fattura e della cessione del credito:
a) recupero del patrimonio ediliziodi cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b)efficienza energeticadi cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
c) adozione di misure antisismichedi cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
d) recupero o restauro della facciatadegli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
e) installazione di impianti fotovoltaicidi cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
f) installazione di colonnine per la ricaricadei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119;

Semplificando, potrai sfruttare lo sconto 
in fattura per:

  • il Bonus Ristrutturazioni destinato agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Addirittura, rientrano nel bonus ristrutturazioni, le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni condominiali.
  • Ecobonus al 110%;
  • l’Ecobonusal 50%, 65%: sostituzione degli infissi, della caldaia a condensazione, installazione del cappotto, dei pannelli solari ecc.;
  • il Sismabonus ,sugli edifici edificati nelle zone sismiche 1, 2 e 3; 
  • il Bonus Facciate;
  • la sostituzione o la nuova installazione di impianti fotovoltaici e relativi accumuli;
  • la posa di colonnine per la ricarica delle auto elettriche: quest’ultime beneficiano delle detrazioni al 110 % se installate contestualmente ad uno dei tre interventi trainanti dell’Eco-bonus al 110%.

Restano esclusi dallo sconto in fattura, il bonus mobili e il bonus verde.

I LAVORI INIZIATI PRIMA DI LUGLIO 2020?

Il Decreto ti permette di beneficiare dello sconto in fattura per le spese sostenute da luglio 2020 fino a 30 giugno 2022. Quindi, ad oggi, sembrerebbe che si debba far riferimento al criterio di cassa: non conta quando siano iniziati i lavori, ma è importante la data del pagamento della prestazione. Ad esempio, i pagamenti effettuati a dicembre 2020 per un intervento iniziato a febbraio 2020, potranno fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito. Questo nel caso di privati.Mentre, le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, dovranno far riferimento al criterio di competenza (circolare Agenzia Entrate n. 2/E/2020): farà fede la data di fine lavori, indipendentemente dall’avvio e dalla data dei pagamenti.

Ma cosa ci guadagnano le banche?
Concentriamoci sul 110%. Chiedendo la cessione del credito, le banche ti anticiperanno il 100% che recupereranno in 5 anni, guadagnandoci quel 10% di cui tu non approfitti, perché preferisci una gallina oggi ad un uovo domani. Addirittura, alcune banche ti potrebbero versano anche di più, ad esempio il 102%, guadagnandoci solo l’8%. Viceversa, altri istituti potrebbero chiederti di versare un 5 %, cosi loro ci guadagnerebbero il 10+5= 15%.

Primo step: scelta del professionista e documentazione da produrre.
Per beneficiare di ciò, la prima cosa che farei è trovare un buon professionista come un ingegnere, un architetto o un geometra. Il tecnico dovrà redigere le pratiche edilizie, quelle energetiche, quelle strutturali oltre alle varie asseverazioni tecniche (da inviare all’ENEA):
produrre l’attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento, asseverando il salto di due classisotto forma di dichiarazione asseverata;
dichiarare che leopere realizzate ricadono tra quelle agevolabili;
verificare la congruitàdelle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;

Quando il professionista avrà raccolto tutte questi documenti, solo nel caso di sconto in fattura e/o cessione del credito, dovrai ottenere un visto di conformità rilasciato da un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile del Caf ecc.. Tramite questo visto, l’intermediario verificherà che il tecnico abbia prodotto tutte le asseverazioni, le attestazioni e che possieda la polizza assicurativa obbligatoria.Ti consiglio di scegliere bene i professionisti a cui affidarti. Qualora rilasciassero dichiarazioni non veritiere, loro subirebbero delle sanzioni, ma tu perderesti il diritto alla detrazione e dovresti restituire i soldi, anche se non li hai versati! Verrai sanzionato e dovrai pagare gli interessi!La volontà di utilizzare questi strumenti deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Secondo step per ottenere la cessione del credito.
Nel caso avessi optato per la cessione del credito in prima persona, mentre i professionisti fanno il lavoro sporco, tu dovrai passare alla fase 2, e valutare le varie proposte delle banche (vedi l’articolo sul confronto tra le condizioni offerte delle varie banche e dagli intermediari) o di quelle aziende che, avendo grossi fatturati, intendono aderire all’iniziativa. Puoi anche farti consigliare dal tuo tecnico di fiducia, magari conosce delle aziende che non si pubblicizzano ma che offrono condizioni migliori. Per validare la cessione del credito dovrai comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario (impresa o fornitore a cui hai ceduto il credito), l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In mancanza di questa comunicazione, la cessione del credito è inefficace.Tale credito potrà essere utilizzato dal cessionario solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso il “cassetto fiscale”. L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili. Il cessionario potrà utilizzarli in compensazione tramite modello F24. A sua volta, se il cessionario volesse cedere il credito ricevuto, dovrà comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando la stessa procedura.

Procedura e secondo step per ottenere lo sconto in fattura.
Questa procedura è molto più snella della cessione, specialmente per chi chiede lo sconto. Anche in questo caso dovrai inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il fornitore, impresa o intermediario recupererà lo sconto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali.

Eventuali finanziamenti. 
L’ultimo aspetto di cui vorrei parlarti è relativo ai finanziamenti. Ma come finanziamenti? Non era tutto gratis. In realtà, i soldi vengono liquidati dalle banche o a fine lavori oppure per stati di avanzamento, che possono essere massimo di 2. Il primo al 30% della spesa totale e il secondo ad almeno il 60%.Facciamo un esempio. Immagina di spendere 100.000,00 €. Secondo la legge, puoi ottenere la prima trance di soldi quando avrai realizzato il 30% dei lavori, quindi a 30 mila euro. Nel frattempo, né l’impresa né il professionista verranno pagati. Quindi, o trovi un’impresa con le spalle grosse che si assuma il rischio che la pratica venga rigettata, oppure anticipi tu i soldi, oppure, se non li hai, richiedi un finanziamento, con i relativi costi di apertura, gli interessi, ecc.. Quindi, tra i costi che potresti dover sobbarcarti, considera anche le spese della pratica “bancaria”.

Ultima precisazione. I due stati di avanzamento valgono per il solo Superbonus. 
Per gli altri bonus, non sono previsti stati di avanzamento massimi.