SISMA BON​US 

Sisma Bonus 2021: a chi spetta

Cos’è il Sisma Bonus 2021? Quali sono le percentuali da portare in detrazione, 
a chi spetta, cessione, demolizione e ricostruzione. Bonifico e spese detraibili.

SISMA BONUS AL 110%

Con il Decreto Rilancio 2020, fino a al 30 giugno 2022, o al 31 dicembre 2022, nel caso in cui al 30 giugno 2022 avessi effettuato almeno 
il 60 % dei lavori complessivi, migliorando il tuo immobile dal punto di vista sismico, accederai alla detrazione al 110%. 
Hai capito bene. Ti restituiscono più di quanto hai speso.Inoltre, potrai beneficiare dello sconto in fattura. In pratica, non verserai 
un quattrino. Scopri di cosa si tratta. Vale anche per le altre percentuali.

SISMABONUS AL 50, 70, 75, 80, 85%.

Come saprai, in Italia il rischio sismico è molto elevato. A seguito degli ultimi eventi tellurici, che hanno investito il nostro paese, 
la politica ha voluto imprimere una forte accelerazione agli investimenti riguardanti il patrimonio edilizio esistente.
Difatti, fino al 31/12/2022, l’Agenzia delle Entrate ti offre una ghiotta occasione, per migliorare dal punto di vista sismico il tuo immobile, attraverso il Sisma Bonus.Ma in cosa consiste il Sisma Bonus? Immagina di consolidare la struttura della tua villetta privati, di spendere 70.000,00 € e di ridurre di una classe il rischio sismico. L’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 70 % in detrazioni IRPEF della spesa sostenuta, oppure in detrazioni IRES. Quindi, l’Agenzia non ti verserà sul conto 49.000,00 € (65% di 70.000,00 €), ma ti restituirà la somma scalandola dalle tasse future, in più rate annuali.

SE NON DOVESSI RICADERE NEL SUPERBONUS AL 110%, NON TI SCORAGGIARE. SOSTENENDO DELLE SPESE PER MIGLIORARE SISMICAMENTE IL TUO EDIFICIO OTTERRAI LA RESTITUZIONE, TRAMITE DETRAZIONE FISCALE, DEL:

50% nel caso di miglioramento dell’unità immobiliare senza guadagnare classi di rischio sismico.
70 % nel caso che tu riduca una classe di rischio all’interno del certificato sismico del tuo immobile;
80 % nel caso che tu riduca di due classi di rischio il certificato sismico del tuo immobile;
75 % nel caso di lavori su parti condominiali, che riducano di una classe di rischio sismico e congiuntamente riqualifichino dal punto di vista energetico (Ecosismabonus). 
85 % nel caso di lavori su parti condominiali comuni, che riducano di due classi di rischio e congiuntamente riqualifichino dal punto di vista energetico.
La normativa definisce 8 classi di rischio sismico: A+, A, B, C, D, E, F, e G. Gli edifici in classe G si trovano nelle condizioni di rischio massimo. Mentre, gli immobili in classe A+ si trovano nelle condizioni di rischio minimo.

Ovviamente, il bonus non riguarda le nuove costruzioni o gli ampliamenti, ma solo gli edifici esistenti.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA

Il bonus riguarda tutti gli immobili di tipo abitativo, prima e seconda casa.Inoltre, è possibile detrarre le spese per interventi volti al miglioramento sismico di edifici utilizzati per attività produttive. In pratica, nelle unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

Non possono accedere al bonus gli immobili ricadenti nella zona 4.

ZONE SISMICHE RISCHIO
Zona 1 Alto
Zona 2 Medio
Zona 3 Basso
Zona 4 Molto Basso

SPESE DETRAIBILI

Tra le spese detraibili abbiamo:

  • gli onorari dei professionisti, per classificare e verificare sismicamente l’immobile. Anche gli onorari spettanti alle altre figure professionali coinvolte nella progettazione, nella direzione lavori e nel collaudo, come architetti, ingegneri e geometri;
  • le prestazioni di servizi. Ad esempio, la manodopera dell’impresa edile;
  • la fornitura dei beni, solo se è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Ad esempio, l’acquisto del cemento, delle mattonelle ecc;
  • i diritti di segreteria, bolli e oneri di urbanizzazione.

Attenzione, per non perdere il beneficio dovrai pagare seguendo una determinata procedura:

Chi può detrarre?

Tra i soggetti che possono detrarre abbiamo:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari in affitto o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali per gli immobili adibiti ad attività produttive;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari);
  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Tetto e limite massimo di spesa detraibile.

Potrai detrarre al massimo 96.000,00 € per ogni unità immobiliare. Ricordati che, il massimale relativo al sismabonus può essere cumulato con i tetti massimi degli ecobonus, ma non con quello relativo al bonus ristrutturazione. In pratica, tra sismabonus e bonus ristrutturazione potrai portare in detrazione al più 96.000,00 €. La spesa ti verrà restituita in 5 anni, compreso l’anno in cui è stata sostenuta. Per le spese riguardanti le parti comuni dei condomini con contestuale riqualificazione energetica (ecosismabonus), il tetto massimo aumenta a 136.000,00 € moltiplicato per il numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio. In questo caso, la spesa verrà restituita in 10 anni.
Di seguito, la tabella riassuntiva relativa all’Ecosismabonus, valido per le sole parti comuni dei condomini. Ti ricordo che si costituisce un condominio, quando in un edificio sono presenti almeno due unità intestate ad altrettanti proprietari.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Le spese riguardanti una demolizione e ricostruzione di edifici possono essere agevolate, qualora l’intervento ricada in Ristrutturazione edilizia e non in Nuova costruzione. Ovviamente, rispettando tutte le altre condizioni previste nei paragrafi precedenti.Quindi, per ottenere la detrazione, è necessario che dal titolo amministrativo, che autorizza i lavori, risulti che l’opera consista in un intervento di Conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di Nuova costruzione (risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018).Questo paragrafo potrebbe crearti della confusione. Per ristrutturazione non si intende un lavoro edile qualsiasi, ma una categoria di intervento edile “pesante”, definito dal Testo Unico sull’Edilizia. Semplificando al massimo, un intervento di demolizione e ricostruzione può essere qualificato come Ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione. In pratica, demolendo e ricostruendo non deve variare il volume, la superficie, l’altezza. L’agenzia, con la Risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018, è possibile ottenere il Sismabonus anche senza rispettare la stessa sagoma preesistente.